Verifiche periodiche di apparecchi a pressione. Cosa dice il Decreto Ministeriale 329/2004?
Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Il decreto 329/2004 del Ministero delle attività produttive definisce e disciplina la frequenza dei controlli per la riqualificazione delle attrezzature a pressione.

In dettaglio:
Il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 emanato da Ministro delle Attività Produttive e pubblicato su Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N. 22 del 28/01/2005 riguardante: Sicurezza e igiene del lavoro – Prevenzione degli infortuni sul lavoro – Impianti e apparecchi a pressione […], disciplina la verifica di primo impianto (o di controllo della messa in servizio) e gli obblighi della messa in servizio con la relativa dichiarazione. 
 
Tra i Servizi proposti da Arinord c’è anche quello di individuare, insieme al Cliente, le attrezzature presenti in Azienda che ricadono nella denuncia secondo il D.M. 329 del 2004, con l’obbiettivo di valutarne l’ eventuale regolarizzazione e redigere la necessaria documentazione.
 
La documentazione dei nuovi apparecchi e/o insiemi, costruiti secondo la Direttiva PED, è oggi costituita dalla Dichiarazione di Conformità CE rilasciata dal Fabbricante con l’intervento dell’Organismo Notificato ed integrata dal Manuale di uso e manutenzione, anziché dal libretto matricolare ISPESL che accompagnava gli apparecchi a pressione costruiti secondo la normativa previgente.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

le attrezzature di cui all’articolo 3 lettera a), b) e c)

b) i generatori di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d’acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000

c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia’ posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000

In altre parole, l’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata – appunto- verifica di primo impianto o di messa in servizio.
 
Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio, attraverso il Portale CIVA dell’INAIL.
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una serie di documenti tecnici (citati all’art. 6 del D.M 329/2004) fra cui il verbale di verifica di primo impianto.

L’attuale legislazione pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:· Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche.
– Escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche.
– Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
– Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.

Arinord, unitamente ad una Società certificata con personale qualificato per l’erogazione di servizi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale, esegue attività di consulenza su apparecchiature a pressione ai sensi del D.Lgs. 81/*08 art 71 comma 8) e D.M. 329/2004 comprendente:
 
Inoltro Denuncia di Messa in Servizio/Imma­tricolazione (Art. 6 D.M. 329/04)
Inoltro Richiesta di Verifica di Primo Impianto ovvero Messa in Servizio (Art. 4 D.M. 329/04)
Inoltro Richiesta Prima Verifica Periodica (Art. 2 D.M. 11/04/2011)
Verifica E Dichiarazione Di Messa In Servizio (richiesta Contestuale)
Schema impianto (Art. 6, comma 1, lett. b- D.M. 329/04)
Rilievo e analisi puntuale dello stato di fatto dell’impianto: Diametro tubazioni; Spessori; Stato di conservazione globale.
Restituzione grafica dell’impianto globale e delle singole aree interessate con redazione delle specifiche relazioni tecniche a seguito del reperimento documentale di tutti gli elementi componenti e utenze finali.
Relazione tecnica recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate.
Calcolo portata di scarico e dimensionamento valvole in caso di incendio (Racc. “E” ANCC – E.1.D – 8.3 Ed. 1979 e API 521 4.4.13.2.4.3)

 
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